Il “bonus facciate” è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città. Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti. L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
· le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
· gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
· le società semplici
· le associazioni tra professionisti
· i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Qualora sia dimostrato l’effettivo esborso e sia documentato su fatture e bonifici potranno usufruire della detrazione anche:
Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
La detrazione vale senza alcun limite di spesa per singole unità familiari (ville, villette, casa privata, singolo condominio), ma per evitare di incorrere in errore è fondamentale tenere presente che le spese per le quali è possibile usufruire del bonus sono:
Non sono ammesse le spese per:
Il bonus facciate è cumulabile con tutte le altre misure di risparmio energetico, ad esempio bonus ristrutturazione ecc.
Come per gli altri sgravi fiscali simili, i pagamenti devono essere tracciabili (bonifico bancario e similari).
La detrazione è da ripartire su 10 anni con quote di pari importo da considerare a partire dal periodo d’imposta in corso (2020) e nei nove periodi di imposta successivi.
E’ applicabile fino alla concorrenza dell’imposta lorda e qualora l’importo non trovasse capienza sufficiente non potrà essere chiesto a rimborso o portato a ulteriore detrazione nei periodi di imposta successivi.
E’ esclusa la possibilità di cedere il credito od usufruirne sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato i lavori.