BONUS FACCIATE 2020: a chi spetta la detrazione fiscale del 90%?

Il “bonus facciate” è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città. Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti. L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Chi può usufruire del Bonus?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

· le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni

· gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

· le società semplici

· le associazioni tra professionisti

· i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Qualora sia dimostrato l’effettivo esborso e sia documentato su fatture e bonifici potranno usufruire della detrazione anche:

  • il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado);
  • il componente dell’unione civile;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.

Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La detrazione vale senza alcun limite di spesa per singole unità familiari (ville, villette, casa privata, singolo condominio), ma per evitare di incorrere in errore è fondamentale tenere presente che le spese per le quali è possibile usufruire del bonus sono:

  • intonacatura;
  • verniciatura;
  • pulitura;
  • tinteggiatura esterna;
  • rifacimento di ringhiere;
  • decorazioni;
  • marmi di facciata;
  • balconi;
  • restauro marmi di facciata;
  • impianti pluviali, le grondaie per intenderci;
  • interventi sulle strutture opache della facciata.

Non sono ammesse le spese per:

  • impianti di illuminazione;
  • cavi TV;
  • infissi.

Come usufruirne

Il bonus facciate è cumulabile con tutte le altre misure di risparmio energetico, ad esempio bonus ristrutturazione ecc.

Come per gli altri sgravi fiscali simili, i pagamenti devono essere tracciabili (bonifico bancario e similari).

La detrazione è da ripartire su 10 anni con quote di pari importo da considerare a partire dal periodo d’imposta in corso (2020) e nei nove periodi di imposta successivi.

E’ applicabile fino alla concorrenza dell’imposta lorda e qualora l’importo non trovasse capienza sufficiente non potrà essere chiesto a rimborso o portato a ulteriore detrazione nei periodi di imposta successivi.

E’ esclusa la possibilità di cedere il credito od usufruirne sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato i lavori.

Per ogni eventuale approfondimento è opportuno consultare la circolare dell’Agenzia delle entrate pubblicata il 14 Febbraio scorso n 2/2020.

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