Introduzione al nuovo Bonus del 110%

In arrivo il Super Bonus al 110% inserito nel Decreto Rilancio, un potenziamento della detrazione fiscale delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici, la riduzione del rischio sismico e per interventi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Vediamo più nel dettaglio i bonus stando all’ultima bozza del decreto.

Quali sono i casi che abilitano la detrazione?

Il primo comma elenca i casi principali che attivano il bonus, ovvero:

– interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, entro un limite di 60 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (il ‘cappotto’ degli edifici).
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ibridi o geotermici con abbinamento eventuale ai sistemi fotovoltaici (limite di spese a 30 mila euro moltiplicato per le unità immobiliari) simili interventi sugli edifici unifamiliari (terzo tipo) con limite secco a 30 mila euro.

E il Sismabonus?

La detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sempre che sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. Per quel che riguarda il sismabonus, sarà ammesso non solo nelle zone sismiche 1 e 2 ma anche nella zona 3 che supera i 1.500 comuni di appartenenza.

Il fotovoltaico?

La detrazione resta maggiorata se l’installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati avviene insieme agli interventi strutturali di cui sopra, o a queli anti-sismici, ed è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito. Stesso discorso per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, anch’esse incentivate al 110% ma con l’obbligo di intervento strutturale abbinato.

Ma quali saranno i requisiti tecnici minimi per poter accedere al bonus?

Il terzo comma anticipa che il principio base sarà il miglioramento di due classi energetiche degli stabili ma nell’ultima versione questo paletto è stato edulcorato: se questo non è possibile, basta “il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E)”.

Chi può richiedere i Bonus?

Le opere devono riguardare condomini o unità immobiliari indipendenti, non in costruzione, che siano prima casa. Potranno usufruire del bonus le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni: tranne gli interventi compiuti dagli Iacp o da imprese e cooperative che hanno finalità sociale. Significa quindi che se si possiede una villetta che si utilizza come casa di vacanza o la si affitta non si ha diritto al bonus, se la seconda casa è in condominio invece si ha diritto al bonus. L’esclusione delle persone giuridiche o di chi comunque possiede uno studio, un negozio, un laboratorio pone un problema di non poco conto: che cosa succede quando l’unità immobiliare è in un condominio? Ai fini del bonus ristrutturazione, anch’esso riservato alle persone fisiche, gli interventi sulle parti comuni condominiali danno diritto allo sconto fiscale anche a chi possiede immobili strumentali.

Come funziona la cessione del credito?

Il credito maturato, che verrà restituito al cittadino nell’arco di 5 anni potrà essere ceduto, ma a chi? Ad intermediari finanziari (banche o assicurazioni) o all’impresa che ha realizzato i lavori.

La cessione del credito permetterà quindi di usufruirne gratuitamente ai lavori di ristrutturazione che rientrano nel Bonus del 110%.

E gli altri bonus esistenti?

– bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
– bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
– bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
– ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie dell’edificio;
– sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
– bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate, 

Loro continueranno ad esistere, ma è importante sapere che il supersconto al 110% in cinque anni scatterà solo se questi lavori sulle singole unità immobiliari saranno effettuati nell’ambito di un più ampio intervento che agisca sull’intero edificio. 

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